Titolo I - Capo I: Disposizioni Generali Art. 4. - Obblighi del datore di
lavoro, del dirigente e del preposto. |
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1. Il datore di lavoro [....] in
relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per
la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari. 2. All'esito della valutazione di
cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il
lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure
di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza. 3. Il documento è custodito
presso l'azienda ovvero unità produttiva. 4. Il datore di lavoro: a) designa il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda
secondo le regole di cui all'art. 8; b) designa gli addetti al
servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda
secondo le regole di cui all'art. 8; c) nomina, nei casi previsti
dall'articolo 16, il
medico
competente. 5. Il datore di lavoro [....]
adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ed in particolare: a) designa preventivamente i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso
di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e,
comunque, di gestione dell'emergenza; b) aggiorna le misure di
prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro,
ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione; c) nell'affidare i compiti ai
lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli
stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornisce ai lavoratori i
necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito
il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione; e) prende le misure appropriate
affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico; f) richiede l'osservanza da parte
dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuale messi a loro disposizione; g) richiede l'osservanza da parte
del
medico
competente degli obblighi previsti dal presente decreto,
informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività
produttiva; h) adotta le misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa; i) informa il più presto
possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione; l) si astiene, salvo eccezioni
debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori
di riprendere la
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato; m) permette ai lavoratori di
verificare, mediante il rappresentante per la
sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della
salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere
alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art.
19 comma
1 lettera e); n) prende appropriati
provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare
l'ambiente esterno; o) tiene un registro nel quale
sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che
comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché
la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto
conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente, di cui all'art. 394 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, e successive modifiche ed è
conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di
vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è
redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi
vigenti; p) consulta il rappresentante per la
sicurezza nei casi previsti dall'art.
19, comma
1, lettere b), c)
e d) ; q) adotta le misure necessarie ai
fini della prevenzione
incendi e dell'evacuazione dei lavoratori,
nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni
dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, e al numero delle
persone presenti. 6. Il datore di lavoro effettua
la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al
comma 2 in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e con il medico
competente, nei casi in cui
sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del
rappresentante per la
sicurezza. 7. La valutazione di cui al comma 1
ed il documento di cui al
comma 2 sono rielaborati in occasione di
modifiche del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori. 8. Il datore di lavoro
custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella
sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna
copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto
di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta. 9. Per le piccole e medie
aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996
da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità,
sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura
dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure
standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente
articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività
industriali di cui all'art.1 del decreto del Presidente della
Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche,
agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed
altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle
strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 10. Per le medesime aziende di
cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri
del lavoro
e della previdenza sociale, dell'industria del commercio
e dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti: a) i casi relativi a ipotesi di
scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto
dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità
produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello
indicato nell'Allegato I; b) i casi in cui è possibile la
riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art.17,
lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente,
ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè si
modificano le situazioni di rischio. 11. Fatta eccezione per le
aziende indicate nella nota (1) dell'Allegato I, il
datore di lavoro
delle aziende familiari nonchè delle aziende che occupano fino a
dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2
e 3,
ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta
effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli
obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata
al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli
obblighi di cui ai commi 2
e 3 le aziende familiari nonchè le
aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari
fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori
produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro
e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità,
dell'industria del commercio e dell'artigianato, delle
risorse
agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di
rispettiva competenza. 12. Gli obblighi relativi agli
interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare,
ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici
uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative,
restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli
obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o
funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del
loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne
ha l'obbligo giuridico. |
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