Titolo I - Capo I: Disposizioni Generali |
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1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) lavoratore: persona che presta
il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro
subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di
cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro
attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti
dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per
agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono
altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed
universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono
computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal
quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
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b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell' impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
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c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
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d) medico competente: medico in
possesso di uno dei titoli seguenti: 1) specializzazione in medicina
del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o
in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia
ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre
specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del
Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologica; 2) docenza o libera docenza in
medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o
in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
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e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
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f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza; |
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g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
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h) agente: l'agente chimico,
fisico o
biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente
dannoso per la salute; |
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i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. |
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