Titolo I - Capo I: Disposizioni Generali |
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1.
Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza
dei lavoratori sono: a)
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b)
eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro
riduzione al minimo; c)
riduzione dei rischi alla fonte; d)
programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra
in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive
ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori
dell'ambiente di lavoro; e)
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è
meno pericoloso; f)
rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei
metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro
monotono e quello ripetitivo; g)
priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure
di protezione
individuale; h)
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio; i)
utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui
luoghi di lavoro; l)
controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m)
allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi
sanitari inerenti la sua persona; n)
misure igieniche; o)
misure di protezione collettiva ed individuale; p)
misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed
immediato; q)
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; r)
regolare manutenzione di ambienti,
attrezzature, macchine ed
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei fabbricanti; s)
informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni
riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; t)
istruzioni adeguate ai lavoratori. 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. |
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