Titolo I - Capo I: Disposizioni Generali Art. 6. - Obblighi dei
progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori. |
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1. I progettisti dei luoghi o
posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di
prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle
scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché
dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di
sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti;. 2. Sono vietati la fabbricazione,
la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature
di lavoro e di impianti non rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni
assoggettati a forme di certificazione o di omologazione
obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle
previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla
legge. 3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza. |
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