Titolo I - Capo I: Disposizioni Generali |
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1.
Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro, in tutti
i settori di attività privati o pubblici. 2.
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di
protezione civile, nonchè nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle
attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, delle università, degli istituti di istruzione
universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni
ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle
aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e
consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del
presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato [....] individuate con
decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione
pubblica. 3.
Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n.
877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di
portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi
espressamente previsti. 4.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di
attuazione. 4
bis. Il datore di lavoro il quale esercita le attività di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, i dirigenti e i preposti i quali dirigono o
sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle
disposizioni del presente decreto. 4
ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il
datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art.
4,
commi 1, 2, 4
lettera a), e 11, primo periodo. |
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