Titolo I - Capo I: Disposizioni Generali |
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1. Il datore
di lavoro, in caso
di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unitą
produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: a) verifica, anche attraverso
l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato,
l'idoneitą tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o
contratto d'opera; b) fornisce agli stessi soggetti
dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attivitą. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1
i datori di lavoro: a) cooperano all'attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attivitą lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti
alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore
di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al
comma 2 [...]. Tale obbligo non si estende ai rischi
specifici
propri dell'attivitą delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi. |
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