Titolo I - Capo II : Servizio di Prevenzione e Protezione |
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1. Salvo quanto previsto dall'art.
10, il datore di lavoro organizza all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, il servizio di
prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni
all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo. 2. Il datore di lavoro designa
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più
persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo
9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di
attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza. 3. I dipendenti di cui al comma 2
devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità
necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire
pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del
proprio incarico. 4. Salvo quanto previsto dal
comma 2, il datore di lavoro
può avvalersi di persone esterne
all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie
per integrare l'azione di prevenzione e protezione. 5. L'organizzazione del servizio
di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, è comunque obbligatoria nei casi seguenti: a) nelle aziende industriali di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto
stesso; b) nelle centrali
termoelettriche; c) negli impianti e laboratori
nucleari; d) nelle aziende per la
fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni; e) nelle aziende industriali con
oltre duecento lavoratori dipendenti; f) nelle industrie estrattive con
oltre cinquanta lavoratori dipendenti; g) nelle strutture di ricovero e
cura sia pubbliche sia private. 6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se la capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 7Il servizio esterno deve
essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità
produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria
opera, anche con riferimento al numero degli operatori. 8. Il responsabile del servizio
esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate. 9. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della
sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la commissione consultiva permanente, può individuare specifici
requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi,
nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e
7. 10. Qualora il datore di lavoro
ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato
dalla propria responsabilità in materia. 11. Il datore di lavoro comunica
all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali
territorialmente competenti il nominativo della persona designata
come responsabile
del servizio di prevenzione e protezione interno
ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una
dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone
designate: a) i compiti svolti in materia di
prevenzione e protezione; b) il periodo nel quale tali
compiti sono stati svolti; c) il curriculum professionale. |
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