Titolo I - Capo II : Servizio di Prevenzione e Protezione Art. 11. - Riunione periodica
di prevenzione e protezione di rischi. |
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1. Nelle aziende, ovvero unità
produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di
lavoro,
direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui
partecipano: a) il datore di lavoro o un suo
rappresentante; b) il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente ove
previsto; d) il rappresentante per la
sicurezza. 2. Nel corso della riunione il
datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a) il documento, di cui all'art.
4, commi 2 e 3; b) l'idoneità dei mezzi di
protezione individuale; c) i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione
della loro salute. 3. La riunione ha altresì luogo
in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni
di esposizione al rischio, compresa la programmazione e
l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla
sicurezza e salute di lavoratori. 4. Nelle aziende, ovvero unità
produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui
al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può
chiedere la convocazione di un'apposita riunione. 5. Il datore di lavoro, anche
tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede
alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a
disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. |
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