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1. Aziende artigiane e industriali (1)
fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche
fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca
fino a 20 addetti
4. Altre aziende
fino a 200 addetti
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(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6
del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori
nucleari, le aziende estrattive e altre attivitā minerarie, le aziende per la
fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le
strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.
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