Titolo I - Capo II : Servizio di Prevenzione e Protezione Art. 10. - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro |
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1. Il datore di lavoro può
svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi nonché di
prevenzione incendi e di
evacuazione, nei casi previsti nell'allegato
I, dandone preventiva
informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed
alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi
della facoltà di cui all'art. 8, comma
4. 2. Il datore di lavoro il quale
intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare
apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di
lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per
territorio: a) una dichiarazione attestante
la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi; b) una dichiarazione attestante
gli adempimenti di cui all'art. 4 commi
1, 2,
3 e 11; c) una relazione sull'andamento
degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda
elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro
infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione
prevista dalla legislazione vigente; d) l'attestazione di frequenza
del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo
di lavoro. |
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