Titolo I - Capo II : Servizio di Prevenzione e Protezione |
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1 Il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi professionali provvede: a) all'individuazione dei fattori
di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubritā degli ambienti di lavoro,
nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di
competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui
all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali
misure; c) ad elaborare le procedure di
sicurezza per le varie attivitā aziendali; d) a proporre i programmi di
informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle
consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di
cui all'art. 11; f) a fornire ai lavoratori le
informazioni di cui all'art. 21. 2. Il datore di
lavoro fornisce
ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro,
la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e
protettive; c) la descrizione degli impianti
e dei processi produttivi; d) i dati del registro degli
infortuni e delle malattie professionali; e) le prescrizioni degli organi
di vigilanza. 3. I componenti del servizio di
prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di
cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al
presente decreto. 4. Il servizio di prevenzione e
protezione č utilizzato dal datore di lavoro. |
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