Titolo I - Capo VI : INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI |
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1. Il datore di lavoro provvede
affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la
salute connessi all'attività dell'impresa in generale; b) le misure e le attività di
protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui è
esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza
e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all'uso
delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede
dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme
di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il
pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione ed il medico
competente; g) i nominativi dei lavoratori
incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e
15. 2. Il datore di lavoro fornisce
le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai
lavoratori di cui all'art. 1, comma 3. |
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