Titolo I - Capo III : PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO. |
|
1. Ai fini degli adempimenti di
cui all'art. 4, comma
5, lettera
q), il datore di
lavoro: a) organizza i necessari rapporti
con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; b) designa preventivamente i
lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4
comma 5
lettera a); c) informa tutti i lavoratori i
quali possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa
le misure predisposte ed i comportamenti da adottare; d) programma gli interventi,
prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori
possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere
evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di
lavoro; e) prende i provvedimenti
necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave
ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre
persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le
conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e
dei mezzi tecnici disponibili. 2. Ai fini delle designazioni di
cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle
dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda
ovvero dell'unità
produttiva. 3. I lavoratori non possono, se
non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono
essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei
rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. 4. Il datore di lavoro deve,
salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |