Titolo I - Capo III : PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO. |
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1. Fermo restando quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
i Ministri dell'interno, del
lavoro e della previdenza
sociale, in
relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed
ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono
definiti: a) i criteri diretti ad
individuare: 1) misure intese ad evitare
l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso
si verifichi; 2) misure precauzionali di
esercizio; 3) metodi di controllo e
manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle
emergenze; b) le caratteristiche dello
specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui
all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua
formazione. [(vedi nota)]. 2. Per il settore minerario il
decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del
lavoro e della previdenza
sociale e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. |
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