Titolo I - Capo III : PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO. |
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1. Il datore di
lavoro, tenendo
conto della natura dell'attivitą e delle dimensioni dell'azienda
ovvero dell'unitą
produttiva, sentito il medico competente ove
previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle
altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati. 2. Il datore di lavoro, qualora
non vi provveda direttamente, designa uno o pił lavoratori
incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1. 3. Le caratteristiche minime
delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale
addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla
natura dell'attivitą, al numero dei lavoratori occupati e ai
fattori di rischio, con decreto dei Ministri della
sanitą, del
lavoro e della previdenza
sociale
lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanitą.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia. |
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