Titolo I - Capo VI : INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI |
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1. Il datore di lavoro [....]
assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui
all'art. 1, comma
3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata
in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. 2. La formazione deve avvenire in
occasione: a) dell'assunzione; b) del trasferimento o
cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi. 3. La formazione deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi
ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. 4. Il rappresentante per la
sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di
salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza
e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 5. I lavoratori incaricati
dell'attività di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati. 6. La formazione dei lavoratori e
quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20,
durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a
carico dei lavoratori. 7. I Ministri del
lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei
datori di lavoro di cui all'art. 10,
tenendo anche conto
delle dimensioni e della tipologia delle imprese. |
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