Titolo I - Capo V : CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI |
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1. A livello territoriale sono
costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di
promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali
organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a
controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. 2. Sono fatti salvi, ai fini del
comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali. 3. Agli effetti dell'art. 10 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al
comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo
articolo. |
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