Titolo I - Capo V : CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI Art. 19. - Attribuzioni del
rappresentante per la sicurezza. |
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1. Il rappresentante per la
sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in
cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente
e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell'azienda ovvero unità
produttiva; c) è consultato sulla
designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività
di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; d) è consultato in merito
all'organizzazione della formazione di cui all'art.
22, comma 5; e) riceve le informazioni e la
documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e
i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e
gli ambienti di
lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; f) riceve le informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione
adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art.
22; h) promuove l'elaborazione,
l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in
occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione
periodica di cui all'art. 11; m) fa proposte in merito
all'attività di prevenzione; n) avverte il responsabile
dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità
competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per
attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante
il lavoro. 2. Il rappresentante per la
sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento
dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi
necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli. 3. Le modalità per l'esercizio
delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di
contrattazione collettiva nazionale. 4. Il rappresentante per la
sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento
della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse
tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 5. Il rappresentante per la
sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al
documento di cui all'art. 4, commi 2 e
3, nonché al registro degli
infortuni sul lavoro di cui all'art. 4,
comma 5, lettera o). |
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