Titolo I - Capo V : CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI |
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1. In tutte le aziende, o unità
produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. 2. Nella aziende, o unità
produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori
al loro interno. Nelle
aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito
territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere
designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di
riferimento. 3. Nelle aziende, ovvero unità
produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali
rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di
designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché
il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle
funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 5. In caso di mancato accordo
nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con
proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del
mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma
4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la
funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. 6. In ogni caso il numero minimo
dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente: a) un rappresentante nelle
aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti; b) tre rappresentanti nelle
aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti; c) sei rappresentanti in tutte le
altre aziende ovvero unità produttive. 7. Le modalità e i contenuti
specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria
con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art.22,
comma 7. |
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