Titolo I - Capo IV : SORVEGLIANZA SANITARIA |
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1. La sorveglianza sanitaria è
effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente. 2. La sorveglianza di cui al
comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi intesi
a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i
lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro
idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica. 3. Gli accertamenti di cui l
comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenti necessari dal medico
competente. |
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