Titolo I - Capo IV : SORVEGLIANZA SANITARIA |
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1. Il medico competente: a) collabora con il datore di
lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui
all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di
rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la
tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; b) effettua gli accertamenti
sanitari di cui all'art. 16; c) esprime i giudizi di idoneità
alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16; d) istituisce ed aggiorna, sotto
la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da
custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto
professionale; e) fornisce informazioni ai
lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a
tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe
ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza; f) informa ogni lavoratore
interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla
lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria; g) comunica, in occasione delle
riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i
risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e
strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di
detti risultati; h) congiuntamente al responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli
ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla
programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle
valutazioni e dei pareri di competenza; i) fatti salvi i controlli
sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche
richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai
rischi professionali; l) collabora con il datore di
lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui
all'art. 15; m) collabora all'attività di
formazione e informazione di cui al capo VI. 2. Il medico competente può
avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici
specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. 3. Qualora il medico competente,
a seguito degli accertamenti di cui all'art.
16, comma 2, [....],
esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale
del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il
lavoratore. 4. Avverso il giudizio di cui al
comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio
stesso. 5. Il medico competente svolge la
propria opera in qualità di: a) dipendente da una struttura
esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo
svolgimento dei compiti di cui al presente capo; b) libero professionista; c) dipendente del datore di
lavoro. 6. Qualora il medico competente
sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e
gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi
compiti. 7. Il dipendente di una struttura
pubblica non può svolgere l'attività di medico competente [....]
qualora esplichi attività di vigilanza. |
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