Titolo VII BIS : PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI |
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1. Fermo restando quanto previsto agli
articoli 21 e
22, il
datore di
lavoro garantisce che i lavoratori o i loro
rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori
informazioni ogni qualvolta modifche importanti sul luogo di lavoro
determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di
lavoro, quali l'identita' degli agenti, i rischi per la sicurezza e la
salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre
disposizioni normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da
intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di
lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal
fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997,
n.
52
e 16
luglio 1998,
n.
285, e successive modifiche.
2. Il
datore di
lavoro assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio
di
cui all'articolo 72-quater. Tali informazioni possono essere
costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento
individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della
natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi
utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di
sicurezza in base a quanto disposto dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinche' la natura del
contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi
connessi siano chiaramente identificabili. 4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche. |
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