Titolo VII BIS : PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI |
Tratto da: www.archiradar.com |
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attivita' indicate all'allegato VIII-quinquies.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere
effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attivita':
a) attivita' a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione
scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attivita' volte ad eliminare gli agenti chimici che sono
presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati
come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo,
nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro
evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la
produzione e l'uso piu' rapido possibile degli agenti come
prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli
stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria
per il controllo del processo o per la manutenzione del
sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivita' di
cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la rilascia
sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La
richiesta di autorizzazione e' corredata dalle seguenti
informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi; e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |