Titolo VII BIS : PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICIArt. 72Quinquies.
- Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi. |
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1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative
procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di
lavoratori
che sono o potrebbero
essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensita' dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantita' di agenti presenti sul luogo di
lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono
la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto
sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonche' dei rifiuti che
contengono detti agenti chimici. 2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e alle modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi e' solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies, 72-undecies. |
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