Titolo VII BIS : PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI |
Tratto da: www.indam.it/ |
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n.
52, e successive modifiche,
nonche' gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come
sostanze pericolose di cui al predetto decreto.
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del
decreto legislativo 16 luglio 1998,
n.
285, e successive modifiche,
nonche' gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come
preparati pericolosi di cui al predetto decreto.
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in
base ai punti 1) e 2), possono comportare un
rischio
per la sicurezza e la
salute dei
lavoratori
a causa di loro proprieta' chimico-fisiche chimiche
o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul
luogo
di lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore
limite di esposizione professionale;
c) attivita' che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attivita'
lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede
l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il
trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita' lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente
specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di
un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore
in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo
elenco di tali valori e' riportato nell'allegato VIII-ter;
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo
agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto,
nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori e'
riportato nell'allegato
VIII-quater;
f)
sorveglianza
sanitaria: la valutazione dello stato di salute del
singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul
luogo
di lavoro;
g)
pericolo: la proprieta' intrinseca di un agente chimico di poter
produrre effetti nocivi; h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. |
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