Titolo VII BIS : PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI |
Tratto da: www.sanitaritalia.it/ |
1. Nella valutazione di cui all'art. 4, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o
dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi
dei decreti legislativi 3 febbraio 1997,
n.
52
e 16 luglio 1998,
n.
285
e
successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali
agenti, compresa la quantita' degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite
biologici; di cui un primo elenco e' riportato negli
allegati
VIII-ter
ed
VIII-quater;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da
adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di
sorveglianza sanitaria gia' intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure
sono state adottate ai sensi dell'articolo 72-quinquies e, ove
applicabile, dell'articolo 72-sexies. Nella valutazione medesima
devono essere incluse le attivita', ivi compresa la manutenzione, per le
quali e' prevedibile la possibilita' di notevole esposizione o che, per
altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la
sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attivita' lavorative che comportano l'esposizione a piu'
agenti chimici pericolosi, i rischi
sono valutati in base al rischio che
comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 16 luglio 1998, n.
285, e successive modifiche, il fornitore o il
produttore di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore
di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la
completa valutazione del rischio.
5. La valutazione
del rischio puo' includere la giustificazione che la
natura e l'entita' dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi
rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata
dei rischi.
6. Nel caso di un'attivita' nuova che comporti la presenza di agenti
chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e
l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente.
Tale attivita' comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione
dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione. 7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessita'. |
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