Titolo VII BIS : PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICIArt. 72Sexies.
- Misure specifiche di protezione e di prevenzione. |
Tratto da: helios.unive.it/~sppr/ |
1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attivita' e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 72-bis, provvede affinche' il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attivita' lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attivita' non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di priorita':
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte
del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i
dispositivi
di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi
l'esposizione;
2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un
adeguato livello di prevenzione e di protezione, il
datore
di lavoro,
periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono
influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli
agenti che possono presentare un
rischio
per la salute, con metodiche
standardizzate di cui e' riportato un elenco non esaustivo nell'allegato
VIII-sexies o in loro assenza, con metodiche appropriate o con
particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e
per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.
3. Se e' stato superato un valore limite di esposizione professionale
stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove
le cause dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di
prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai
documenti di
valutazione
dei rischi e resi noti ai
rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle
misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli
obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo
72-quater.
Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di
prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e
organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi
l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici
incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene
sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze
infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell'attivita' lavorativa non consenta di prevenire
sul
luogo
di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze
infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili, il
datore di lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a
incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero
provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di
sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste
dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la
sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti
all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti
da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
6. Il
datore
di lavoro mette a disposizione
attrezzature di lavoro ed
adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale
conformi alle
disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per
quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente
esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente
controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a
disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del
rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle
esplosioni. 8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne da' comunicazione all'organo di vigilanza. |
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