Titolo VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo II: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO |
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1. In tutte le attivitą per le
quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi
per la salute
dei lavoratori
il datore
di lavoro attua misure tecniche,
organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi
ad agenti biologici. 2. In particolare, il datore di
lavoro: a) evita l'utilizzazione di
agenti biologici nocivi, se il tipo di attivitą lavorativa lo
consente; b) limita al minimo i lavoratori
esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici; c) progetta adeguatamente i
processi lavorativi; d) adotta misure collettive di
protezione ovvero misure di protezione individuali qualora on sia
possibile evitare altrimenti l'esposizione; e) adotta misure igieniche per
prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente
biologico fuori dal luogo di lavoro; f) usa il segnale di rischio
biologico, rappresentato nell'allegato
X, e altri segnali di
avvertimento appropriati; g) elabora idonee procedure per
prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di
emergenza per affrontare incidenti; i) verifica la presenza di agenti
biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico
primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; l) predispone i mezzi necessari
per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in
condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed
identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti
stessi; m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro. |
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