Titolo VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo II: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 82. - Misure specifiche per
i laboratori e gli stabulari. |
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1. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto all'allegato
XI, punto 6, nei laboratori
comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di
ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da
laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore
di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII. 2. Il datore di lavoro assicura
che l'uso di agenti biologici sia eseguito: a) in aree di lavoro
corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 2; b) in aree di lavoro
corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 3; c) in aree di lavoro
corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 4. 3. Nei laboratori comportanti
l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici
patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento,
possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento. 4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e
3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il
cui uso può far sorgere un rischio
grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a
quelle del terzo livello di contenimento. 5. Per i luoghi di lavoro di cui
ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l'Istituto
superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più
elevate. |
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