Titolo VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo II: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO |
|
1. Nelle attivitą per le quali
la valutazione
di cui all'art. 78 evidenzia
rischi
per la salute dei lavoratori, il
datore
di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base
delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in
particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti
agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per
evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da
osservare; d) la funzione degli indumenti di
lavoro e protettivi e dei dispositivi
di protezione individuale ed il
loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la
manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il
verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo
le conseguenze. 2. Il datore
di lavoro assicura
ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1. 3. L'informazione e la formazione
di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori
siano
adibiti alle attivitą in questione, e ripetute, con frequenza almeno
quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 4. Nel luogo di lavoro sono
apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le
procedure da seguire in caso di infortunio od incidente. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |