Titolo VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo II: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO |
Tratto da: www.fundaciononce.es |
1. In tutte le attività nelle
quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia
rischi
per la salute
dei lavoratori, il
datore
di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei
servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda,
nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori abbiano in
dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre
in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione
individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli
difettosi prima dell'utilizzazione successiva; d) gli indumenti di lavoro e
protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano
tolti quando il lavoratore
lascia la zona di lavoro, conservati
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se
necessario, distrutti. 2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |