Titolo VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo II: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO |
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1. Se si verificano incidenti che
possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico
appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori
devono abbandonare
immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto
quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli
idonei mezzi di protezione. 2. Il datore
di lavoro informa al
più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché
i lavoratori ed il rappresentante
per la sicurezza, dell'evento, delle
cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o
che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. 3. I lavoratori segnalano
immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto,
qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.
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