Titolo VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo II: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO |
Tratto da: economia.eluniversal.com |
1. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto all'allegato
XI, punto 6, nei processi
industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4,
l datore
di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle
elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui
all'art. 82,
comma 2. 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento. |
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