Titolo VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo II: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Art. 81. - Misure specifiche
per le strutture sanitarie e veterinarie. |
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1. Il datore
di lavoro, nelle
strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione
dei rischi,
presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti
biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi
campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in
relazione al tipo di attivitą svolta. 2. In relazione ai risultati
della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che
siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare
ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunitą, i
materiali ed i rifiuti contaminati. 3. Nei servizi di isolamento che
ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere,
contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure
di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio
di
infezione sono indicate nell'allegato
XII. |
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