Titolo VII : PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENICapo II : OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO |
Tratto da: www.unionprint.it |
1. Il datore
di lavoro evita o
riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo
di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è
tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un
procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o
è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori. 2. Se non è tecnicamente
possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di
lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione
dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso
sempre che ciò è tecnicamente possibile. 3. Se il ricorso ad un sistema
chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede
affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più
basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque
superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato
VIII-bis. |
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