Titolo VII : PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENICapo II : OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO |
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1. Il datore
di lavoro fornisce
ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
informazioni
ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) gli agenti cancerogeni o
mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi
per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi
supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per
evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da
osservare; d) la necessità di indossare e
impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi
individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il
verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo
le conseguenze. 2. Il datore di lavoro assicura
ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1. 3. L'informazione e la formazione
di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano
adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza
almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei
rischi. 4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni. |
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