Titolo VII : PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENICapo II : OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO |
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1. Se si verificano eventi non
prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala
dei lavoratori, il
datore
di lavoro adotta quanto prima misure
appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne
informa i lavoratori e il rappresentante
per la sicurezza. 2. I lavoratori devono
abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere
soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre
operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, essi a loro
disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi
di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni
lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario. 3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze. |
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