Titolo VII : PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENICapo II : OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO |
Tratto da :www.ceprei.org |
1. Il datore
di lavoro: a) assicura, applicando metodi e
procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative
sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non
superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti
cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da
causare rischio
di introduzione, non sono accumulati sul luogo
di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette; b) limita al minimo possibile il
numero dei lavoratori
esposti o che possono essere esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni anche isolando le lavorazioni in aree
predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di
sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed
accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi
connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è
fatto divieto di fumare; c) progetta, programma e
sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti
cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente
possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve
avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante
aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art.
4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato
sistema di ventilazione generale; d) provvede alla misurazione di
agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure
di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni
anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con
metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni
dell'allegato VIII del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277; e) provvede alla regolare e
sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti; f) elabora procedure per i casi
di emergenza che possono comportare esposizioni elevate; g) assicura che gli agenti
cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in
condizioni di sicurezza; h) assicura che la raccolta e
l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei
residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni,
avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando
contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile; i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati. |
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