Titolo VII : PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENICapo II : OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO |
Tratto da: www.kosmosimpianti.it |
1. Nel caso di determinate
operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali,
nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente
applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori
addetti, il datore
di lavoro previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali
lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove
tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro
identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori
speciali indumenti e dispositivi
di protezione individuale che devono
essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni. |
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