Titolo VII : PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENICapo II : OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO |
Tratto da: www.borgosport.com |
1. Il datore
di lavoro : a) assicura che i lavoratori
dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; b) dispone che i lavoratori
abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti
separati dagli abiti civili; c) provvede affinché i
dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi
determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo
altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni
nuova utilizzazione. 2. Nelle zone di lavoro di cui
all'articolo 64,
comma 1,
lettera b), è vietato assumere cibi e
bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare
pipette a bocca e applicare cosmetici. |
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