Titolo VII : PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENICapo II : OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO |
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1. Fatto salvo quanto previsto
all'art. 62, il
datore
di lavoro effettua una valutazione
dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni , i risultati della
quale sono riportati nel documento di cui all'art.
4, comma 2. 2. Detta valutazione tiene conto,
in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro
durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni
o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione,
della capacitā degli stessi di penetrare nell'organismo per le
diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di
aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in
scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice
solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto
di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi e'
assorbimento cutaneo. 3. Il
datore
di lavoro, in
relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le
misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle
particolaritā delle situazioni lavorative. 4. Il documento di cui all'art.
4, commi 2
e 3, č integrato con i dati seguenti: a) le attivitā lavorative che
comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni
o di processi industriali di cui all'allegato
VIII, con l'indicazione
dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni; b) i quantitativi di sostanze
ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati,
ovvero presenti come impuritā o sottoprodotti; c) il numero dei lavoratori
esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o
mutageni; d) l'esposizione dei suddetti
lavoratori, ove nota e il grado della stessa; e) le misure preventive e
protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione
individuale utilizzati; f) le indagini svolte per la
possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni e le
sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti. 5. Il datore di lavoro effettua
nuovamente la valutazione di cui al comma
1 in occasione di modifiche
del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della
salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima
valutazione effettuata. 6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3. |
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