Titolo VIII  - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI

Capo III: SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 86. - Prevenzione e controllo.

1. I lavoratori addetti alle attivitą per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono gią immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo a uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformitą all'art. 78.

2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessitą di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivitą che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI nonchč sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.