ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO

GLOSSARIO

 

Agente rischioso potenzialmente pericoloso

L'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute. Sono riconosciuti quali agenti pericolosi – potenzialmente rischiosi – anche degli agenti non-fisici-non-chimici-non-biologici, come – ad esempio –  nel caso della movimentazione manuale dei carichi, dell’esposizione ad attrezzature di lavoro munite di videoterminali, del lavoro notturno, dei rischi psico-sociali come le molestie sessuali o le molestie morali (mobbing).

 


 

Datore di lavoro

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa dell'unità produttiva.

 

Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si può  intendere anche il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

 


 

Decreto Legislativo 626/94

Il decreto legislativo 626/94 e s.i.m., nel suo complesso, non comporta che modifiche limitate alla precedente normativa, in quanto è soprattutto mirato a una diversa impostazione del modo di affrontare le problematiche della sicurezza sul lavoro. Infatti gli aspetti organizzativi e comunicativi acquisiscono ora un rilievo particolare che prima non era sostanzialmente riconosciuto.

Le innovazioni tendono, in particolare, a istituire nell'azienda un sistema di gestione permanente e organico diretto all’individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, mediante:

  - la programmazione delle attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

 

- l'informazione, formazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti,

 

- l'organizzazione dì un servizio di prevenzione, i cui compiti sono espletati da una o più persone designate dal datore di lavoro, tra cui il responsabile del servizio - che può essere scelto anche nell'ambito dei dirigenti e dei preposti - e che possono in alcuni casi essere svolti direttamente dal datore di lavoro.

 

E’ ovvio che la legislazione precedente rimane in vigore, salvo i casi di espressa o tacita abrogazione, quale termine obbligatorio di riferimento per l'attuazione delle specifiche misure di sicurezza.