ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO

GLOSSARIO

 

Documento obbligatorio di valutazione dei rischi

L'atto finale di detta procedura di valutazione dei rischi è costituito da un documento, obbligatorio, che diviene punto di riferimento del datore di lavoro e di tutti gli altri soggetti aziendali che intervengono nelle attività rivolte alla sicurezza.

Restano nella sfera delle autonome determinazioni del datore di lavoro l'individuazione e l'adozione dei criteri di impostazione e attuazione della valutazione dei rischi - della quale è chiamato a rispondere in prima persona -.

Si ritiene comunque utile illustrare con qualche maggior dettaglio quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 626/94 e s.i.m.

 

Riguardo al documento obbligatorio di valutazione dei rischi, si dovranno fornire indicazioni almeno su:

 

1. le realtà operative considerate, eventualmente articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi del ciclo produttivo rilevanti per l'individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del processo lavorativo con riferimento sia ai posti di lavoro, sia alle mansioni e ogni altro utile dato;

2. le varie fasi del procedimento seguito per la valutazione dei rischi;

3. il grado di coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale proposito si rammenta che le modalità di elezione del rappresentante per la sicurezza dovranno essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

4. le professionalità e risorse interne ed esterne, cui si sia fatto eventualmente ricorso.

Nel documento obbligatorio di valutazione dei rischi, per quel che concerne i criteri adottati, si dovranno fornire indicazioni almeno su:

 

1. pericoli e rischi correlati;

 

2. le persone esposte al rischio prese in esame, nonché gli eventuali gruppi particolari (a tale riguardo si precisa che per gruppi particolari si devono intendere quelle categorie di lavoratori per quali, rispetto alla media dei lavoratori, rischi relativi a un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi evidenziate, naturalmente, a seguito della valutazione dei rischi;

Nel documento obbligatorio di valutazione dei rischi, relativamente alle indicazioni sulle misure di protezione e prevenzione definite, sarà opportuno illustrare:

 

1. gli interventi risultati necessari a seguito della valutazione, e quelli programmati per conseguire una ulteriore riduzione dei rischi residui;

 

2. le conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori previste;

 

3. l'elenco dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori.

Nel documento obbligatorio di valutazione dei rischi, relativamente al programma di attuazione delle misure di prevenzione, sarà opportuno illustrare:

 

1. l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;

 

2. il programma per l'attuazione e il controllo dell'efficienza delle misure di sicurezza poste in atto;

 

3. il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione, anche in esito ai risultati dell'azione di controllo.

Il documento in questione dovrà poi essere accompagnato da ogni utile documentazione, in particolare da quella specificamente indicata nei singoli Titoli e Capi del D. Lgs. 626/94 e s.i.m.

 

E' appena il caso, infatti, di sottolineare che ogni qualvolta in una normativa particolare riguardante la sicurezza sul lavoro, si richieda una specifica valutazione di un rischio particolare, detta valutazione dovrà essere integrata come complemento essenziale nella più generale valutazione del rischio.

 


 

Lavoratore

Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.

Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali.

Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. Questi soggetti non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale discendono particolari obblighi.