Titolo VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo II: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO |
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1. Il datore
di lavoro, nella
valutazione del rischio i cui all'art.
4, comma 1, tiene conto di
tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche
dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli
agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per
la salute umana quale risultante dall'allegato XI
o, in assenza, di
quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle
conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art.
75, commi
1 e 2; b) dell'informazione sulle
malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti
allergici e tossici; d) della conoscenza di una
patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in
correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori
situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono
influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi
gruppi di agenti biologici utilizzati. 2. Il datore
di lavoro applica i
principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai
rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente
titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. 3. Il datore di lavoro effettua
nuovamente la
valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche
dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e
della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata. 4. Nelle attività, quali quelle
riportate a titolo esemplificativo nell'allegato
IX, che, pur non
comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici,
possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori
agli
stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 80,
81, commi
1 e 2,
82, comma
3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione
di tali misure non è necessaria. 5. Il documento di cui
all'art.
4, commi 2
e 3, è integrato dai dati seguenti: a) le fasi del procedimento
lavorativo che comportano il rischio
di esposizione ad agenti
biologici; b) il numero dei lavoratori
addetti alle fasi di cui alla lettera a); c) le generalità del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; d) i metodi e le procedure
lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive
applicate; e) il programma di emergenza per
la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un
agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto
nel contenimento fisico. 6. Il rappresentante per la
sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di
cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5. |