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1. Il datore
di lavoro ai fini
della scelta dei DPI:
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a) effettua l'analisi e la
valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri
mezzi;
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b) individua le caratteristiche
dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui
alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di
rischio rappresentate dagli stessi DPI;
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c) valuta, sulla base delle
informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme
d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul
mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
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d) aggiorna la scelta ogni
qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di
valutazione [....]
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2. Il datore
di lavoro, anche
sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le
condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto
riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
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a) entità del rischio;
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b) frequenza dell'esposizione al
rischio;
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c) caratteristiche del posto di
lavoro di ciascun lavoratore;
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d) prestazioni del DPI.
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3. Il datore di lavoro fornisce
ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e
dal decreto di cui all'art. 45,
comma 2.
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4. Il datore di lavoro:
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a) mantiene in efficienza i DPI e
ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie;
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b) provvede a che i DPI siano
utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
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c) fornisce istruzioni
comprensibili per i lavoratori;
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d) destina ogni DPI ad un uso
personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso
DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale
uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari
utilizzatori;
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e) informa preliminarmente il
lavoratore dei rischi
dai quali il DPI lo protegge;
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f) rende disponibile nell'azienda
ovvero unità
produttiva informazioni
adeguate su ogni DPI;
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g) assicura una formazione
adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento
circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
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5. In ogni caso l'addestramento
è indispensabile:
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a) per ogni DPI che, ai sensi del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza
categoria;
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b) per i dispositivi di
protezione dell'udito.