Titolo IV : USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 41. - Obbligo di uso.

Tratto da:

www.astrasrl.com/

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi  non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.