Titolo IV : USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 45. - Criteri per l'individuazione e l'uso.

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1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; [(vedi nota)]

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.