Titolo VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo III: SORVEGLIANZA SANITARIA |
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1. Presso l'ISPESL è tenuto un
registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione
ad agenti biologici. 2. I medici, nonché le strutture
sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia,
ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL
copia
della relativa documentazione clinica. 3. Con decreto dei Ministri della
sanità
e del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di
tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di
trasmissione della documentazione di cui al comma 2. 4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1. |
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