Titolo VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Capo III: SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 87. - Registri degli
esposti e degli eventi accidentali. |
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1. I lavoratori
addetti ad
attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono
iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi,
l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di
esposizione individuale. 2. Il datore
di lavoro istituisce
ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite
il medico
competente. Il responsabile
del servizio di prevenzione e il rappresentante
per la sicurezza hanno accesso a detto
registro. 3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di
cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di
vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni
e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni
intervenute; b) comunica all'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di
vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di
lavoro, dei lavoratori
di cui al comma 1 fornendo al contempo
l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo
Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio [....]; c) in caso di cessazione di
attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità
copia del registro di cui al comma 1 ed all'Istituto Superiore per la
Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza
competente per territorio copia del medesimo registro nonché le
cartelle sanitarie e di rischio [....]; d) in caso di assunzione di
lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di
esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1,
nonché copia della cartella sanitaria e di rischio
[....]; e) tramite il medico
competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e
di rischio [....], ed al rappresentante
per la sicurezza i dati
collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1. 4. Le annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio
[....] sono conservate dal datore
di lavoro fino a risoluzione
del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla
cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso
di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni
consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza
periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo
termine tale periodo è di quaranta anni. 5. L documentazione di cui ai
precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale. 6. I modelli e le modalità di
tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di
rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva
permanente. 7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1. |
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